Grazie alla collaborazione con l’Avvocato Marco Bisconti nasce uno spazio dedicato alla Consulenza con lo scopo di fare un po’ di chiarezza di base su Diritti e Doveri di ognuno all’interno dello Stato e, nel nostro caso, dell’Ordinamento Sportivo. Ti consigliamo di leggere: Introduzione
L’art. 2
Abbiamo detto che al vertice delle fonti normative interne c’è la Costituzione della Repubblica: all’interno di Questa poi “sta” un nucleo molto forte e intangibile di diritti che é un baluardo indefettibile a salvaguardia della persona umana, dell’individuo, del cittadino, il quale andremo a descrivere e scoprire sommariamente ma senza pressappochismo.
Chiariamo alcune cose da tener bene a mente in ogni occasione: l’Ordinamento è sovrano, lo Stato afferma se stesso e non riconosce ad altri, se non per “propria stessa ammissione”, diritti di sovranità sul proprio territorio e, di conseguenza, sopra ai propri cittadini.
La Carta Costituzionale si diceva, riconosce alcuni diritti che sono fondamentali e che sono presenti nei primissimi articoli (e non solo) della Costituzione stessa: dicendo ciò si vuole offrire e palesare il dato che anche l’ordine degli articoli, nella stesura di una qualunque carta organizzativa, ha un valore e racchiude delle scelte.
Passando alla lettera dell’art. 2 della Costituzione, stabilisce che: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Da questo si fa derivare che lo Stato è in funzione della persona, la Costituzione afferma che è l’uomo, il cittadino, a dare valore e forma allo Stato, quindi lo Stato è a servizio della comunità dei propri cittadini. Il cittadino gode quindi di una serie di diritti che sono essi stessi dei limiti per lo Stato, poichè, non è vacua retorica, è il popolo che dà vita allo Stato e lo sviluppa affinché ne riceva tutela e protezione: le finalità dei poteri di cui lo Stato si dota sono finalità pubblicistiche e la tutela del singolo avviene sia a livello pubblico che privato, sia a livello personale che associativo.
Lo Stato tutela il cittadino nei vari aspetti di esplicazione della propria persona, affinché l’essere umano possa manifestare i propri talenti, ma all’autonomia organizzativa delle formazioni sociali sono posti limiti: quando corretamente motivato e sensato o “ragionevole” avere attorno dei paletti è giusto, saggio, normale e a volte necessario, così ad esempio lo Stato non permette di associarsi in modo indiscriminato, ma in funzione di motivazioni e obiettivi che reputa “buoni”, meritevoli, validi, degni di essere tutelati o quantomeno non lesivi di altre prerogative che, quando messe in reciproco confronto, si ritengono più degne di essere protette e tutelate. Non c’è un’astensione dello Stato nel valutare ciò che il singolo, anche in veste associata, vuole fare: anche nel non intervento diretto, in un’apparente distanza o disinteresse, lo Stato è presente, silenzioso, quasi dormiente, fino a che non si avvede o non avverte (o non è avvertito) dell’iniquità di talune situazioni. Semplicisticamente lo Stato dice: Io Sovrano dò a te (soggetto qualunque), la libertà di “agire e fare” perché e finchè la vedo finalizzata alla tua realizzazione o al raggiungimento di scopi socialmente accettati, non ingiusti e, più o meno, utili e necessari.
Avv. Marco Bisconti – Foro di Bologna – avvbisconti@gmail.com