Articolo 5 – Costituzione Italiana

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento“.

Per dare forma ad una struttura complessa questa si deve dotare di articolazioni in grado di sostenerla. Lo Stato attua la propria azione sul territorio attraverso le autonomie locali decentrando la propria volontà ed articolandosi in regioni, province, comuni e città metropolitane. In questa differenziazione i vari organismi mantengono una pari dignità: la Regione non è più importante del Comune, anzi, secondo il principio c.d. di sussidiarietà, un’organizzazione quanto più è vicina territorialmente al cittadino tanto più riesce a curarne meglio gli interessi, così lo Stato snoda i propri poteri articolandosi verso il “piccolo”, allo scopo di meglio amministrare la cosa pubblica.

Ma come avviene questa miglioria? Quale è il faro che guida l’intera l’azione dello Stato in tutte le sue articolazioni? Ci sono due principi fondamentali a reggere il sistema: la coerenza e la completezza. Come altri ordinamenti giuridici anche quello italiano afferma che riesce a risolvere al proprio interno qualunque tipo di controversia, essendo capace di rinvenire al proprio interno qualunque tipo di soluzione necessaria, nonostante la priorità logica del conflitto rispetto alla propria soluzione; questa “esattezza” generale dell’ordinamento si atteggia poi diversamente a seconda di dove è richiesta una sua attivazione, assumendo ulteriori specificazioni di settore che in questa sede non analizzeremo perché prive di rilievo (o meglio: non rilevano ancora).

Facendo un passo indietro mescolando l’art. 2 con l’art. 3 della Costituzione, appare congruo affermare che il pluralismo sociale si concretizza primariamente a livello microterritoriale: non va infatti dimenticato che comuni, province regioni e città metropolitane, sono organismi sociali frutto di un pluralismo sociale etichettato come “pluralismo Istituzionale”. Queste strutture di carattere pubblico vengono create per gestire a livello particolare servizi di interesse generale, ma lo stesso Stato si è reso conto che, essendo chiamate ad agire “persone” e non entità astratte, per sviluppare servizi di utilità generale è spesso utile ricorrere anche a soggetti che pubblici non sono: ha così concesso la “gestione, l’attuazione e la realizzazione” di questi servizi anche a soggetti privati. A questi ultimi dunque è concesso un potere per un fine: la migliore esecuzione della missione pubblica.

Riconosciuto il valore tanto della scelta affidataria operata dallo Stato a favore di privati in virtù di un’aspettativa finalistica, quanto l’azione di questi concretamente messa in campo con un dispiego ed un dispendio di mezzi di diversa natura ed entità, il potere pubblico può intervenire avocando nuovamente a sé quelle prerogative concesse ai privati, soltanto in presenza di gravi e palesi disfunzioni, quindi per insufficienza, inefficacia, inadeguatezza o antieconomicità dell’azione da questi posta in essere.

Non abbiamo sino ad ora detto dell’Ordinamento Sportivo, ma a un occhio attento appare chiaro come alcuni meccanismi dell’Ordinamento Italiano (inteso in senso ampio), non possano essere estranei all’Ordinamento Sportivo che dello Stato Italiano è e rimane articolazione. I princìpi cardine dello Stato sono rinvenibili in qualunque ordinamento o sotto-ordinamento trovi origine o sia ammesso all’interno del territorio statale, quanto detto resta valido anche per le leggi comunitarie che godono di “diretta ed immediata applicabilità”: così qualunque statuizione vada ad intaccare quel nucleo fondamementale di diritti costituzionali che abbiamo definito intangibili, reimmette lo Stato nella sua piena sovranità e lo riabilita all’uso di qualunque potere necessario per riportare la situazione in piena tutela.

Tra le cose più importanti di cui avvedersi sta la seguente osservazione: per chiedere ed ottenere tutela si deve essere consapevoli e coscienti dell’esistenza dei propri diritti. Serve quindi un certo interesse per le regole che ci circondano, almeno per più rilevanti, parimenti serve un certo tempismo nel capire le eventuali derive o mancanze cui queste regole si prestano o hanno (anche solo per tentare, consapevolmente, di raddrizzarle o riempirne i vuoti), pena l’alimentare storture che col tempo non possono che ingigantirsi e per rimediare alle quali saranno necessari rimedi sempre più dispendiosi o radicali

 

Avv. Marco Bisconti – Foro di Bologna – avvbisconti@gmail.com

consulenze-aziendali-sicurezza-soluzioni

Author: Tennis Olistico

Share This Post On
Translate »